19 dicembre 2008

LA SENTENZA SPE

Leggendo la sentenza in base alla quale è stato effettuato il noto pignoramento di 11milioni di Euro, per i quali il sindaco con una abile sceneggiata si è incatenato nella sede della banca incaricata dell'operazione, ciò che più colpisce è l'inadeguatezza delle ragioni del comune debitore e l'inadeguatezza dei legali nominati dall'amministrazione.

Leggendo la sentenza, consultabile interamente selezionando l'immagine a fianco, si trovano passi a dir poco imbarazzanti: «rilevato che anche quanto contesato al punto sei è palesemente infondato posto che le somme sono determinabili in base al titolo ed agli atti; rilevato che la questione di cui al successivo punto è inammissibile in questa sede perché coperta dal titolo giudiziale che liquida gli interessi e la loro misura; rilevato che la doglianza di cui al punto 8 è palesemente e chiaramente priva di fondamento posto che precetto e pignoramento sono stati notificati (il 15-4-08 ed il 2-5-08) nel pieno rispetto dei termini di cui alla l. 30/97 e succ. mod. (il titolo risulta notificato il 13-12-2007); evidenziato che, quanto al punto nove, occorre semplicemente osservare che l'art. 48 cpc prevede la sospensione de 'processi' e non delle procedure esecutive; rilevato che a medesima conclusione si deve pervenire in relazione alla doglianza di cui al punto dieci posto che l'art. 295 cpc concerne solo rapporti tra 'processi' e tenuto conto che allo stato il titolo è valido ed efficace; rilevato che quanto eccepito al punto undici, fra l'altro, non determina alcuna invalidità; rilevato che, quanto al punto dodici, preliminarmente si deve evidenziare che la legge invocata (l. 68/93) non è più in vigore essendo stata sostituita dal dl.vo 267/00 che all'art.159 che disciplina i casi di impignorabilità delle somme destinate al pagamento di retribuzioni, ecc. da parte degli enti locali;
[...]

rilevato comunque che, nel caso di specie, la difesa del Comune debitore non ha depositato il benché minimo riscontro necessario per dimostrare l'impignorabilità di quanto staggito (nessun documento ha allegato all'opposizione) né è parso a conoscenza degli oneri di prova che la legge gli impone; rilevata la palese infondatezza delle generiche e vaghe doglianze di cui ai punti tredici e quattordici se si considera che, nel caso di specie, il pignoramento è stato effettuato proprio presso il tesoriere del Comune (v. dichiarazione del terzo in atti) come prevede la legge».

C'è qualcosa che i nostri eletti e rappresentanti, e i legali incaricati, abbiano imbroccato per il verso giusto? Ma non finisce qui...

«considerato che il sequestro conservativo sui beni della SPE srl può essere in ipotesi concesso soltanto in relazione ad un credito (o meglio un controcredito) del Comune di Ardea e non certo al fine, neppure troppo celato dal ricorrente, di paralizzare l'esecuzione della ordinanza di assegnazione della somma come sopra pignorata per la realizzazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri;
[...]

considerato infine che il ricorrente non ha indicato quale potrebbe essere l'ammontare del credito risarcitorio per il danno da inadempimento all'obbligazione sopra descritta che resta genericamente dedotto (negli atti non è stata versata la relazione tecnica dei servizi richiamata negli artt. 5 e 6 del contratto di appalto e nella quale dovrebbe essere descritta l'obbligazione di cui si lamenta l'inadempimento) oltre che privo di quantificazione, anche solo formale, avendo il ricorrente richiesto il provvedimento di sequestro conservativo genericamente su tutti i beni del debitore senza indicazione del valore del credito da tutelare».

Come già fatto notare dal Comitato di Quartiere "Nuova Florida", oltre agli undici milioni di Euro, bisogna considerare anche i 330.000 Euro di parcella dei legali incaricati di assistere l'amministrazione comunale nel ricorso... Ma secondo voi, questi 330.000 Euro saranno stati ben spesi?...