28 dicembre 2009

IDV: "OSSERVA" IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA BANDITELLA


Al Sig. Sindaco del Comune di Ardea

Oggetto : Osservazioni al Piano Particolareggiato di Recupero della Zona C4 del vigente PRG denominata “ Banditella Alta “ , ai sensi della L. R. Lazio n. 28 / 80- Delibera C.C. n. 73 del 15-9-2009

Il sottoscritto Sig. Delli Colli Alberto, nato a Roma il 17-6-61 e residente in Ardea – Via Novara 56 – in rappresentanza dell’Italia dei Valori di Ardea, presenta Osservazioni al Piano in oggetto distinto, pubblicato con Avviso del Dirigente Area Urbanistica in data 27-10-2009, ai sensi della Legge 1150 / 42.
1) Innanzitutto a livello amministrativo si rileva l’illeggittimità della Delibera di affidamento della redazione del Piano stesso, in quanto viziata nella definizione dell’oggetto e della procedura: l’oggetto recitava “ … aggiornamento e completamento degli elaborati…” mentre evidentemente si trattava della variante speciale di PRG ai sensi della Legge Regionale 28 / 80; per la procedura si rileva la assoluta mancanza di evidenza pubblica per l’affidamento che è avvenuto invece discrezionalmente con incarico a chiamata diretta.
2) Sempre a livello politico si rileva come il Piano, sia pure redatto con incarico fiduciario dall’Arch. incaricato, sia non condiviso dalla grande maggioranza della popolazione di Ardea, che si esprime e rappresenta con la fuga dei suoi rappresentanti in Consiglio Comunale; il Piano viene votato a favore solo da sette Consiglieri Comunali su 21 componenti. Assenze che politicamente esprimono contrarietà alle decisioni assunte nel Piano ed altre che esprimono invece l’esistenza di interessi diretti, personali e familiari di alcuni Consiglieri Comunali.
Tutto ciò dovrebbe far politicamente riflettere la maggioranza e prendere atto dei danni che con tale atto comporta al paese ed agli interessi diffusi della cittadinanza.
Nel merito delle decisioni urbanistiche assunte nel Piano pubblicato, come distinto in oggetto, si rileva quanto segue, e si chiede esplicitamente la modifica sostanziale con l’accoglimento delle presenti osservazioni :
a) Il perimetro del Piano non è conforme alle prescrizioni della Legge Regionale del Lazio n. 28 del 2-5-80 e s.m.i. in quanto risulta non rispondente alla zona abusivamente costituita ma si allarga a comprendere aree e lotti liberi e inedificati in modo improprio, determinando un evidente contrasto con le disposizioni della Legge suddetta; infatti l’aumento di volumetrie edificabili determina un automatico incremento della popolazione residente nel nucleo, che invece dovrebbe tendere al solo recupero e riqualificazione urbanistica e non essere l’occasione per aumentare a dismisura le cubature private sui lotti liberi; tutto ciò in contrasto con quanto espresso all’art. 6 punto c della L.R. 28/80 “ …c) il numero di abitanti insediabili non può eccedere quello degli abitanti insediati;”
Inoltre si rileva una carenza di approfondimento tecnico che riguarda le volumetrie previste perché non si sono rapportate all’intero territorio, come previsto all’art. 6 parte seconda lettera e : “… e) la nuova volumetria deve essere compresa all'interno del fabbisogno complessivo dello strumento urbanistico generale approvato o adottato; …” la qual cosa evidentemente non è stata verificata.
b) L’annullamento dei Comparti è un errore che potrebbe determinare in questa sede anche delle ingiustizie e parzialità per la discrezionalità che tale decisione può comportare sulle singole proprietà; il Comparto verrebbe realizzato infatti dagli stessi proprietari, mentre le scelte dirette vengono poste in essere dal progettista del Piano o dall’Amministrazione Comunale.
L’art. 6 della L.R. 28/80 recita espressamente : “ …Nei nuclei perimetrati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, gli interventi sulle aree inedificate devono essere finalizzati alla riqualificazione urbanistica e si attuano attraverso comparti o comprensori d'iniziativa pubblica o privata… “.
La decisione assunta nel Piano risulta dunque in contrasto con le prescrizioni della Legge medesima.
c) Nel Piano viene annullata la previsione della Zona 167 / 62 con grave danno degli interessi diffusi della popolazione di Ardea, per la sottrazione di opportunità di alloggi sociali a costi adeguati a fasce deboli della società ardeatina. E’ evidente che si tratta di una scelta tutta politica nella quale il Comune sceglie di sottrarre ai cittadini opportunità ed occasioni immobiliari a vantaggio di interessi più ristretti.
Tale decisione, per quanto politicamente impopolare ed ingiusta, risulta inoltre in contrasto con le disposizioni della L. R. 28 /80 che all’art. 6 recita espressamente : “ … Il comune puo', quando ne ricorra la necessita' adeguatamente documentata, comprendere nella variante aree adiacenti al perimetro dei nuclei, da destinare all' edilizia residenziale pubblica, attraverso piano di zona ai sensi della legge n. 167 del 1962, fermi restando per questa ultima i limiti della legislazione vigente….”
d) Il Piano riguarda una Zona fortemente carente di infrastrutture viarie e nella quale la condizione ambientale è stata compromessa da edificazioni che hanno paradossalmente interessato il corso ed il letto di canali, scoli e fossi, con i conseguenti allagamenti e le esondazione note alle cronache.
Ai sensi dell’art. 4 comma c della Legge regionale 28 / 80 che recita come segue : “…. c) la compatibilita' con eventuali vincoli di varia natura esistenti nel territorio (rispetto idrogeologico - paesistito - archeologico ed altri) ivi compresi quelli di cui alle leggi regionali 2 luglio 1974, n. 30 e 25 ottobre 1976, n. 52….” Si chiede, con le presenti Osservazioni il rispetto, la verifica e l’adeguamento a quanto contenuto nei Piani Paesistici Regionali adottati dal Consiglio regionale del Lazio nel 2007 ( nuovi P.T.P.R. ).
Per tutto quanto precedentemente rilevato in forma di Osservazioni al Piano,ai sensi della Legge 1150/42, il sottoscritto, nel ribadire, a nome dell’IDV di Ardea, la sua contrarietà alle scelte effettuate nel Piano in questione, da un gruppo ristretto di Consiglieri Comunali, chiede nello specifico la modifica delle scelte di Piano stesso sulla scorta delle considerazione tecniche suesposte e dunque con l’accoglimento dei contenuti delle osservazioni presentate la sua sostanziale rielaborazione e revisione tecnica.
In fede
Sig. Alberto Delli Colli  Ardea

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