28 dicembre 2009

SALDI SALDI SALDI DAL 2 GENNAIO NEL LAZIO

Dal 2 gennaio partirà la stagione invernale dei saldi. Ecco qualche consiglio utile per fare degli acquisti convenienti, evitando le truffe



Fra pochi giorni scatterà il via alla stagione invernale dei saldi e, nonostante prevediamo un calo degli acquisti dato il periodo di crisi che sta ormai colpendo il nostro Paese da mesi, per molti sarà caccia all’affare. Ecco allora qualche consiglio utile per acquistare in modo consapevole e conveniente evitando di prendere il tradizionale “bidone”.

– Non farsi prendere dalla frenesia dell’acquisto e dal volere comprare a tutti i costi;
– È bene preferire i saldi di articoli venduti in pochissimi numeri e taglie, che sono quelli più seri e, generalmente, i più convenienti, trattandosi di merce residua di cui il negoziante ha interesse a disfarsi (per esempio, pochi numeri dello stesso tipo di scarpe);
– diffidare di chi apre un saldo dopo una vendita promozionale;
– per i capi di abbigliamento accertarsi che la composizione eventualmente dichiarata nel cartellino d’accompagnamento corrisponda a quella dell’etichetta vera e propria del prodotto;
– non comprare capi d’abbigliamento che non hanno l’etichetta di composizione e preferire quelli che hanno anche l’etichetta di manutenzione, ovvero le istruzioni per il lavaggio o pulitura, che è un riscontro affidabile di quella di composizione;
– preferire i prodotti di marca nota, che nel settore dell’abbigliamento danno più affidamento, ma fare attenzione alla veridicità del marchio esposto, perché vi sono marchi che imitano nelle fattezze o in qualche elemento quelli più noti;
– controllare sempre le taglie quando si tratta di un capo d’abbigliamento a due pezzi, se è venduto a prezzi stracciati e se non è ammessa la prova di indossabilità, poiché potrebbero essere due taglie diverse.
Inoltre, è utile sapere che i negozianti:
– sono responsabili del difetto del prodotto ai sensi dell’articolo 132 del Codice del consumo (D. Lvo n. 206/2005), che sia in saldo o che non lo sia;
– sono tenuti a sostituire il prodotto o rimborsare il prezzo ai sensi dell’articolo 130 dello stesso Codice, se c’è difetto grave e non riparabile;
– possono modificare l’operazione di cassa anche nei giorni successivi, in quanto il registratore ha il tasto per evidenziare sullo scontrino “eventuali rimborsi per restituzione di vendite”, come ha previsto l’articolo 8 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 e una successiva circolare del ministero delle Finanze del 5 giugno 1992.
Contrariamente a quanto pensano molti consumatori, va invece precisato che i saldi non riguardano necessariamente tutta la merce del negozio, ma quella a saldo deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella di prezzo normale. In questo caso, oltre al prezzo di vendita va indicata la percentuale di sconto, sotto pena della sanzione di 1032 euro, ma nessuna norma prevede un minimo di sconto, che è completamente libero e può essere anche “sottocosto” senza osservare le relative regole.
Autore: Sonia Galardo
Data: 28 dicembre 2009
da http://www.consumatori.it/

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